Il negozio fiduciario.

–      Definizione > si ha negozio fiduciario quando un soggetto (c.d. fiduciante) trasferisce un bene ad un altro (c.d. fiduciario) con l’obbligo di farne un uso determinato (ad es. ritrasferirlo ad un terzo). Il negozio fiduciario si contraddistingue per l’eccedenza del mezzo sullo scopo che si persegue. In definitiva, si assiste ad una limitazione obbligatoria (con effetti meramente inter partes) di un più ampio effetto reale (opponibile ai terzi).

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1. Contratti misti.

–      Definizione > sono contraddistinti dalla presenza di una unica causa composta da frammenti causali di più e diversi tipi legali.

–      Natura giuridica.

a)      Alcuni autori negano autonomia alla figura in esame > si afferma che essi non sono diversi dagli altri contratti atipici, essendo arbitraria l’operazione di scomporre il singolo contratto per andare alla ricerca delle sue componenti tra i vari tipi contrattuali in esso presenti.

b)      Altri autori (orientamento preferibile) sono di avviso opposto. Data, infatti, per scontata, per entrambe, l’unicità di causa, si afferma che, mentre, nei contratti atipici la causa è originale, nei contratti misti risulta dalla fusione di frammenti di negozi già conosciuti la nostro legislatore.

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(Esempio formula)

If the contractor fails to complete the construction supply, erection, operation, maintenance or any of them within this period stipulated in Article Twenty-Two of these conditions, or within the period fixed (…)shall pay liquidated damages at the rate of…

Nella contrattazione internazione è frequente l’utilizzo di clausole penali. L’argomento in esame, a prima vista classico e consolidato, gode di rinnovata attualità. In alcuni ordinamenti (Francia, Belgio) è dato, infatti, rinvenire modifiche legislative. La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha regolamentato l’uniformità di tali clausole. Sono disciplinate, inoltre, nell’ambito dei principi Unidroit  dei Contratti Commerciali Internazionali (art. 7.4.13), così come nel PECL (art. 1:509).

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1. Revoca della proposta.

–      Natura giuridica. Art. 1328 c.c. > “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (…)”. È discussa la natura negoziale o meno dell’atto di revoca della proposta (la quale è, aderendo all’orientamento preminente, atto pre-negoziale). Si preferisce l’orientamento positivo, argomentando dalla valutazione degli effetti scaturenti dall’atto in esame (consistenti nel rendere non possibile la conclusione del contratto, se non a mezzo di una nuova proposta seguita sempre da accettazione.

–      Recettizietà > alcuni dubbi sono sorti in merito al carattere (eventualmente) recettizio dell’atto in esame. Mentre nessun problema si pone per la revoca dell’accettazione (la cui recettizietà è appalesata dalla lettera dell’art. 1328.2 c.c.), è dato ravvisare due orientamenti in merito alla revoca della proposta.

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(Formula)

In the event that any one or more of the provisions contained herein shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provisions of this agreement, but this agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provisions had never been contained herein, unless the deletion of such provision or provisions would result in such a material change so as to cause completion of the transactions contemplated herein to be unreasonable.

Le c.d. severability clauses (o salvatorius clauses) sono pattuizioni con le quali si persegue il mantenimento in vita del contratto, anche nel caso in cui parte di esso sia considerato nullo, inesistente o sia annullato . È evidente, sin dalla definizione, come esse salvaguardino l’interesse della parte contrattuale che voglia godere della esecuzione del contratto. Esse, infatti, servono sostanzialmente ad escludere eccezioni di adempimento basate sulla nullità contrattuale.

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 1. Il contratto preliminare.

–      Definizione > è il contratto con le quali le parti si obbligano a concludere un determinato e futuro contratto (definitivo). Il dato essenziale è la sfasatura degli effetti contrattuali: prima sempre e solo obbligatori, dopo gli effetti (eventualmente anche reali) del definitivo.

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1. L’opzione. 

–      Definizione > presente nell’art. 1331 c.c. (quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia la facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 c.c.  Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere fissato dal giudice).

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Con  l’espressione “prestazioni di opera o servizi” ci si intende, generalmente, riferire all’attività lavorativa e, più in generale, al facere ma, anche, al non facere (a titolo di esempio si consideri la non concorrenza).

L’art. 2500-quater, comma 1, cod. civ., in sede di disciplina della trasformazione di società di persone in società di capitali, pone quale principio di carattere generale, l’assegnazione a ciascun socio di un numero di azioni – nel caso il cui la società risultante dalla trasformazione sia una S.p.A. – o di una quota – nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una S.r.l. – proporzionale alla partecipazione  di cui i medesimi soci erano titolari nella società di origine.

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A differenza di quanto, per regola generale, contraddistingue le società di capitali, le cui azioni (S.p.A.) o partecipazioni (S.r.l.) sono liberamente trasferibili (in assenza di deroghe statutarie introdotte dai soci), da una lettura dell’art. 2284 cod. civ. si evince la intrasferibilità mortis causa delle quote sociali delle società di persone. In particolare la morte del socio è causa di scioglimento del singolo rapporto sociale e, conseguentemente, i diritti spettanti ai successori del socio defunto, sulla quota di cui il medesimo era titolare, saranno limitati alla mera liquidazione della stessa. Gli eredi, quindi, saranno titolari, all’apertura della successione, di un mero diritto di credito. Diversa, invece, l’ipotesi della circolazione inter vivos delle quote di società di persone. Questa è certamente consentita ma, avendosi una modifica (soggettiva) del contratto sociale (art. 2252 cod. civ.), il trasferimento di quota è possibile previo consenso unanime dei soci.

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