“La clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio.

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A differenza di quanto, per regola generale, contraddistingue le società di capitali, le cui azioni (S.p.A.) o partecipazioni (S.r.l.) sono liberamente trasferibili (in assenza di deroghe statutarie introdotte dai soci), da una lettura dell’art. 2284 cod. civ. si evince la intrasferibilità mortis causa delle quote sociali delle società di persone. In particolare la morte del socio è causa di scioglimento del singolo rapporto sociale e, conseguentemente, i diritti spettanti ai successori del socio defunto, sulla quota di cui il medesimo era titolare, saranno limitati alla mera liquidazione della stessa. Gli eredi, quindi, saranno titolari, all’apertura della successione, di un mero diritto di credito. Diversa, invece, l’ipotesi della circolazione inter vivos delle quote di società di persone. Questa è certamente consentita ma, avendosi una modifica (soggettiva) del contratto sociale (art. 2252 cod. civ.), il trasferimento di quota è possibile previo consenso unanime dei soci.

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