Le severability clauses.

(Formula)

In the event that any one or more of the provisions contained herein shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provisions of this agreement, but this agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provisions had never been contained herein, unless the deletion of such provision or provisions would result in such a material change so as to cause completion of the transactions contemplated herein to be unreasonable.

Le c.d. severability clauses (o salvatorius clauses) sono pattuizioni con le quali si persegue il mantenimento in vita del contratto, anche nel caso in cui parte di esso sia considerato nullo, inesistente o sia annullato . È evidente, sin dalla definizione, come esse salvaguardino l’interesse della parte contrattuale che voglia godere della esecuzione del contratto. Esse, infatti, servono sostanzialmente ad escludere eccezioni di adempimento basate sulla nullità contrattuale.

La loro utilità, nonché la eventuale pericolosità, vanno valutate in relazione alla regolamentazione del rapporto cui le parti tendono.  L’apposizione di una clausola di salvezza è indubbiamente utile nell’ipotesi in cui una delle due parti sia già adempiente e l’altra sia nelle condizioni di avvalersi dell’eccezione di nullità. Si pensi alla ricorrente ipotesi (nella prassi)  di un contratto di licenza. L’eventuale eccezione di nullità, dopo che si sia provveduto a conferire  una particolare ed innovativa tecnologia, determina, certamente, per il licenziante tutta una serie di notevoli problematiche relative alla sorte del contratto. Viceversa, l’apposizione di una clausola di tal fatta può ingenerare distorsioni non tollerabili nell’assetto contrattuale, nell’ipotesi in cui la nullità vada ad inficiare una clausola non marginale nell’assetto d’interesse regolamentato, senza la quale, cioè, una parte non avrebbe mai dato il proprio consenso alla stipula del contratto.

Per evitare di incorrere in censure giudiziali è di uso nella prassi il condizionamento degli effetti di tale clausola alle ipotesi di nullità di clausole considerate non essenziali. È consigliabile, altresì, per non dare adito ad irrisolvibili dubbi interpretativi, che le parti esplicito nel contratto le clausole dalle stesse considerate essenziali, in modo da differenziarle, sin dalla genesi del contratto, da quelle che, viceversa, non lo sono (e che ben possono, quindi essere oggetto di severability). Una schematizzazione del genere comporta, ovviamente, la necessità di valutare il rischio di inadempimento proprio di ciascuna parte contrattuale, le previste tempistiche di adempimento delle obbligazioni, l’interesse alla continuazione del rapporto. Esemplificando: un contratto a prestazioni periodiche o continuative, quale può essere quello di licenza di tecnologia, comporta uno spalmarsi della prestazione (la cessione della tecnologia) potenzialmente in grado di alimentare molte più contestazioni rispetto ad un contratto che esaurisca i suoi effetti al momento della stipula del contratto o, comunque, in tempi brevi.

Occorre poi tenere conto delle normative nazionali, che possono variare (e variano) di ordinamento in ordinamento. Nello Stato di New York, infatti, effetti simili sono già previsti dall’UCC (Uniform Commercial Code), il quale, all’art. 1, parte 1, sezione 1-108 (sezione 1-105 nell’UCC generico), prevede l’applicazione delle clausole non afflitte da invalidità laddove possano essere valutate ex post come autonome ed indipendenti rispetto alla clausole nulle (If any provision or clause of this Act or application thereof to any person or circumstances is held invalid, such invalidità shall not affect other provision or applications of the Act which can be given effect without the invalid provision or application, and to this end the provision of this Act are declared to be severable.). Normative del genere pongono problemi opposti, ossia la limitazione della salvezza attraverso la previsione di clausole di non-severability, in modo da non rendere automatica la salvezza. Molti altri ordinamenti, al contrario, prevedono l’inefficacia della clausola diseverability, ove con l’apposizione della stessa si finisca per snaturare l’essenza del contratto.

In ogni modo allo stato attuale non è ravvisabile una la valutazione uniforme da parte delle autorità giudiziarie chiamate a pronunciarsi su contratto con patto di salvezza. Si assiste, infatti, a diversi approcci giudiziali:

a)      Alcune corti sono solite separare le clausole illecite da quelle lecite, provvedendo a salvare esclusivamente la parte del contratto non affetta da patologie, laddove questa sia strutturale (ossia, in grado di esistere in modo autonomo ed autosufficiente).

b)      Altre corti hanno provveduto a salvare l’intera regolamentazione d’interessi, modificando imperativamente le clausole afflitte da nullità, senza stravolgere la natura e la struttura contrattuale (c.d. blue penchil approach).

c)        Qualche corte, partendo dall’esame della ratio che sottende al regolamento d’interessi, ha provveduto ad eliminare le clausole invalide modificando strutturalmente il contratto anche in modo rilevante, al fine di renderlo ragionevolmente autosufficiente ad in grado di perseguire gli scopi voluti (c.d. rule of reasonabbless approach).

Una tutela adeguata è perseguibile attraverso la predisposizione di una clausola risolutiva espressa che regolamenti esplicitamente le ipotesi che risolvano il contratto, nonché una clausola che quantifichi contrattualmente l’indennizzo spettante al contraente adempiente svantaggiato dalla nullità che induca alla risoluzione anticipata.

Massimiliano Caruso

 contactus@singulance.com


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