Il divieto di alienazione.

–      Nozione (art. 1379 c.c.) > il divieto contrattuale di alienare ha effetto esclusivamente obbligatorio (non vincola i terzi) e non è valido ove non sia convenuto entro convenienti limiti di tempo e non sia rispondente ad un apprezzabile interesse di una delle parti.  Il grado – di interesse va determinato in funzione del limite temporale.

–      Effetti > meramente obbligatori (le alienazioni effettuate contro il divieto non generano responsabilità in capo al terzo acquirente, ma, esclusivamente, in capo all’alienante infedele. L’istituto è inserito nel capitolo sugli effetti del contratto a riprova della sua efficacia inter partes e non erga omnes.

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Effetti tra le parti e rispetto ai terzi.

–       Principio della relatività > è di origine romanistica il principio della relatività dei contratti, in base al quale, generalmente, il contratto produce i suoi effetti soltanto tra le parti. Si pongono a fondamento del principio gli artt. 1321 c.c. (il contratto costituisce, regola, estingue un rapporto giuridico patrimoniale tra le parti) e 1372 c.c.

–       Limitazione del principio della relatività > la dottrina più attenta tende a ridimensionare il principio suesposto, limitandolo alle sole ipotesi nelle quali ai terzi possa derivare un pregiudizio. Il contratto, quindi, non produrrebbe effetti nei confronti dei terzi, salvo che questi non siano favorevoli. Al terzo spetterebbe, tuttavia, il potere di rifiutare gli effetti favorevoli.  Si pongono a fondamento di tale orientamento gli artt. 1372.2 c.c. e 1411 c.c.

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1. La condizione.

–      Definizione > E’ condizione l’avvenimento futuro ed incerto al quale le parti subordinano l’efficacia del contratto o di un  patto (art. 1353 c.c.). La condizione sospensiva sospende il sorgere dell’effetto giuridico; la risolutiva fa dipendere l’inefficacia del contratto dal suo avverarsi. Nella condizione sospensiva (e nel termine iniziale) si ravvisa, in modo evidente, la distinzione tra effetti negoziali (che si estrinsecano nel vincolo ad una condotta corrispondente all’impegno assunto), ed effetti finali  (ravvisabili nella costituzione, regolazione, estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale). Nonostante parte della dottrina si spinga fino al punto di sostenere la duplicità del concetto di condizione (argomentando dal fatto che quella sospensiva agirebbe sugli effetti del negozio dall’interno dell’atto, mentre quella risolutiva sarebbe un fatto strutturalmente autonomo ed esterno), è preferibile l’orientamento che riunisce in unità il fenomeno condizionale in quanto, in entrambe le ipotesi, si incide sull’efficacia, seppur in modo diverso, dell’atto (si argomenta, inoltre dal fatto che entrambe le figure sono disciplinate dallo stresso articolo -> 1353 c.c.).  Ci si chiede come debba essere intesa la condizione ove non sia qualificata. Parte della dottrina propende per il riferimento alla condizione risolutiva (che, stante l’immediata efficacia del contratto, maggiormente si addice al principio di conservazione). È preferibile l’orientamento seguito da altri autori, in quanto la sospensiva rappresenta l’ipotesi più rispondente al meccanismo condizionale.

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L’arbitraggio.

–      Definizione > è la pattuizione con la quale si rimette ad un terzo la determinazione di elementi negoziali (si versa, quindi, nell’ambito della relatio). L’arbitratore svolge, quindi,  una funzione suppletiva in merito alla definizione del contratto.

–      Disciplina giuridica > è rinvenibile nell’art. 1349 c.c.

–      Natura giuridica del contratto con elementi determinati dall’arbitratore > negozio per relationem alla dichiarazione del terzo (preferibile).

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I negozi di accertamento.

–      Definizione > è il negozio posto in essere dalle parti per fissare, in maniera vincolante inter partes, una situazione giuridica pregressa connotata da profili di incertezza. Si tratta di una figura di creazione giurisprudenziale che non trova esplicitazione codicistica.

–      Causa:

a)      Tesi del negozio astratto > il negozio di accertamento avrebbe, esclusivamente, valore di prova legale, essendo produttivo di effetti anche ove si dimostrasse che la situazione pregressa fosse inesistente.

b)      Tesi (preferibile) del negozio causale > funzione di accertamento (causa atipica, ma meritevole di tutela ex art. 1322.2 c.c.). Nullo, quindi, per mancanza di causa il negozio che accerti una situazione preesistente fittizia.

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Il negozio fiduciario.

–      Definizione > si ha negozio fiduciario quando un soggetto (c.d. fiduciante) trasferisce un bene ad un altro (c.d. fiduciario) con l’obbligo di farne un uso determinato (ad es. ritrasferirlo ad un terzo). Il negozio fiduciario si contraddistingue per l’eccedenza del mezzo sullo scopo che si persegue. In definitiva, si assiste ad una limitazione obbligatoria (con effetti meramente inter partes) di un più ampio effetto reale (opponibile ai terzi).

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1. Contratti misti.

–      Definizione > sono contraddistinti dalla presenza di una unica causa composta da frammenti causali di più e diversi tipi legali.

–      Natura giuridica.

a)      Alcuni autori negano autonomia alla figura in esame > si afferma che essi non sono diversi dagli altri contratti atipici, essendo arbitraria l’operazione di scomporre il singolo contratto per andare alla ricerca delle sue componenti tra i vari tipi contrattuali in esso presenti.

b)      Altri autori (orientamento preferibile) sono di avviso opposto. Data, infatti, per scontata, per entrambe, l’unicità di causa, si afferma che, mentre, nei contratti atipici la causa è originale, nei contratti misti risulta dalla fusione di frammenti di negozi già conosciuti la nostro legislatore.

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(Esempio formula)

If the contractor fails to complete the construction supply, erection, operation, maintenance or any of them within this period stipulated in Article Twenty-Two of these conditions, or within the period fixed (…)shall pay liquidated damages at the rate of…

Nella contrattazione internazione è frequente l’utilizzo di clausole penali. L’argomento in esame, a prima vista classico e consolidato, gode di rinnovata attualità. In alcuni ordinamenti (Francia, Belgio) è dato, infatti, rinvenire modifiche legislative. La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha regolamentato l’uniformità di tali clausole. Sono disciplinate, inoltre, nell’ambito dei principi Unidroit  dei Contratti Commerciali Internazionali (art. 7.4.13), così come nel PECL (art. 1:509).

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1. Revoca della proposta.

–      Natura giuridica. Art. 1328 c.c. > “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (…)”. È discussa la natura negoziale o meno dell’atto di revoca della proposta (la quale è, aderendo all’orientamento preminente, atto pre-negoziale). Si preferisce l’orientamento positivo, argomentando dalla valutazione degli effetti scaturenti dall’atto in esame (consistenti nel rendere non possibile la conclusione del contratto, se non a mezzo di una nuova proposta seguita sempre da accettazione.

–      Recettizietà > alcuni dubbi sono sorti in merito al carattere (eventualmente) recettizio dell’atto in esame. Mentre nessun problema si pone per la revoca dell’accettazione (la cui recettizietà è appalesata dalla lettera dell’art. 1328.2 c.c.), è dato ravvisare due orientamenti in merito alla revoca della proposta.

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(Formula)

In the event that any one or more of the provisions contained herein shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provisions of this agreement, but this agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provisions had never been contained herein, unless the deletion of such provision or provisions would result in such a material change so as to cause completion of the transactions contemplated herein to be unreasonable.

Le c.d. severability clauses (o salvatorius clauses) sono pattuizioni con le quali si persegue il mantenimento in vita del contratto, anche nel caso in cui parte di esso sia considerato nullo, inesistente o sia annullato . È evidente, sin dalla definizione, come esse salvaguardino l’interesse della parte contrattuale che voglia godere della esecuzione del contratto. Esse, infatti, servono sostanzialmente ad escludere eccezioni di adempimento basate sulla nullità contrattuale.

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