“Il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario.”

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“Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione, è necessario che, sotto il profilo sostanziale, l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca). A fronte della contestazione del brevetto concesso, l’indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda: la mancanza o l’insufficienza della descrizione non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.”

“La previsione della solidarietà dell’acquirente (art. 2560, comma II, c.c.) dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido.”

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“Il comma III dell’art. 2476, nel riconoscere a ciascun socio il diritto di chiedere che sia adottato, in caso di gravi irregolarità, il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori non può ritenersi sostitutivo della potestà di revoca della collettività dei soci. Deve escludersi, infatti, che il silenzio del legislatore possa interpretarsi come assoluta irrevocabilità volontaria degli amministratori. Il potere dei soci in assemblea di revocare gli amministratori deriva dalle norme sul mandato a cui il rapporto di amministrazione può essere ricondotto.
La tempestiva spedizione dell’avviso di convocazione stabilisce una presunzione iuris et de iure di conoscenza da parte del socio degli argomenti che saranno discussi dall’assemblea.
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“La fusione per incorporazione di una società per azioni in un’altra determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso nel giudizio, a seguito di riassunzione o di costituzione volontaria, della società incorporante. La conseguenza è che l’eventuale riassunzione del processo deve contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere quindi a questa notificata. Invece, la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando.”

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“Anche nel vigore del nuovo testo dell’art. 2470 c.c., la cessione di partecipazione avvenuta in violazione dei limiti statutari al suo libero trasferimento non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel Registro delle imprese.
La società in quanto tale è comunque legittimata, indipendentemente dal promovimento di iniziative giudiziarie volte ad accertare l’inefficacia della cessione nei propri confronti, ad opporre tale inefficacia all’acquirente che abbia acquistato in violazione di clausola di prelazione statutaria.”

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“Le società capogruppo, o comunque altre società del gruppo, possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra con il soggetto che commette il reato una persona fisica che agisca per conto della holding o di altra società perseguendo anche l’interesse di queste ultime.”

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“L’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti. Del valore complessivo dell’azienda fa parte, infatti, quello dell’avviamento – costituente una qualità dell’azienda stessa, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un’operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso, né dall’esistenza, né dall’ammontare di queste.”

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“In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettata, salvo diversa volontà delle parti, pro solvendo, tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.

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“La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell’atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull’identificazione della parte impugnante e l’impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di jus postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.”

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