La trasformazione societaria non dà vita alla estinzione del soggetto giuridico. Cassazione 13467/2011.

“La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell’atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull’identificazione della parte impugnante e l’impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di jus postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.”

Commento.

La pronuncia in esame non fa che ribadire quello che ormai è l’orientamento consolidato in tema di natura giuridica della trasformazione. La trasformazione di una società, infatti, non si traduce nell’estinzione di un soggetto con contestuale creazione di uno nuovo in luogo del precedente, ma si limita a dar vita ad una mera variazione del tipo societario (natura meramente evolutiva).

Massimiliano Caruso

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