Titolarità del debito pregresso nella cessione d’azienda e responsabilità solidale del cessionario. Cassazione 20153/2011.

“La previsione della solidarietà dell’acquirente (art. 2560, comma II, c.c.) dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido.”

Commento

L’accollo da parte del cessionario dei debiti dell’azienda ceduta (come previsto dall’art. 2560.2 cod. civ.) – rispondente ad esigenze di tutela dei creditori dell’azienda – non importa trasferimenti di titolarità della posizione debitoria, la quale era e rimane in capo al cedente (salvo diversa e specifica regolamentazione delle parti coinvolte nella cessione). E’ evidente, allora, come il cedente, estinguendo per adempimento una posizione debitoria di cui è titolare, non potrà rivalersi nei confronti del cessionario (coobbligato in solido). Nel caso in cui sia il cessionario, invece, ad estinguere  per adempimento i pregressi debiti aziendali, lo stesso potrebbe agire in via di regresso nei confronti del cedente.

Massimiliano Caruso

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