Con  l’espressione “prestazioni di opera o servizi” ci si intende, generalmente, riferire all’attività lavorativa e, più in generale, al facere ma, anche, al non facere (a titolo di esempio si consideri la non concorrenza).

L’art. 2500-quater, comma 1, cod. civ., in sede di disciplina della trasformazione di società di persone in società di capitali, pone quale principio di carattere generale, l’assegnazione a ciascun socio di un numero di azioni – nel caso il cui la società risultante dalla trasformazione sia una S.p.A. – o di una quota – nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una S.r.l. – proporzionale alla partecipazione  di cui i medesimi soci erano titolari nella società di origine.

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A differenza di quanto, per regola generale, contraddistingue le società di capitali, le cui azioni (S.p.A.) o partecipazioni (S.r.l.) sono liberamente trasferibili (in assenza di deroghe statutarie introdotte dai soci), da una lettura dell’art. 2284 cod. civ. si evince la intrasferibilità mortis causa delle quote sociali delle società di persone. In particolare la morte del socio è causa di scioglimento del singolo rapporto sociale e, conseguentemente, i diritti spettanti ai successori del socio defunto, sulla quota di cui il medesimo era titolare, saranno limitati alla mera liquidazione della stessa. Gli eredi, quindi, saranno titolari, all’apertura della successione, di un mero diritto di credito. Diversa, invece, l’ipotesi della circolazione inter vivos delle quote di società di persone. Questa è certamente consentita ma, avendosi una modifica (soggettiva) del contratto sociale (art. 2252 cod. civ.), il trasferimento di quota è possibile previo consenso unanime dei soci.

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