Regolamento dell’Unione Europea sull’etichetta “trasparente” di alimenti e bevande.

Il regolamento definisce principi, requisiti e responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l’etichettatura degli stessi. Chiarisce, inoltre, gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione, nonché le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti.

L’ambito di applicazione del regolamento è circoscritto:

– agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

– agli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

– ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.

Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività deve essere accompagnato da informazioni conformi al e regolamento.

Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento.

Tali informazioni riguardano:

b1) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

b2) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;

b3) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.

Massimiliano Caruso

 contactus@singulance.com

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