1. Il contratto preliminare.

–      Definizione > è il contratto con le quali le parti si obbligano a concludere un determinato e futuro contratto (definitivo). Il dato essenziale è la sfasatura degli effetti contrattuali: prima sempre e solo obbligatori, dopo gli effetti (eventualmente anche reali) del definitivo.

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1. L’opzione. 

–      Definizione > presente nell’art. 1331 c.c. (quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia la facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 c.c.  Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere fissato dal giudice).

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