“Le società capogruppo, o comunque altre società del gruppo, possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra con il soggetto che commette il reato una persona fisica che agisca per conto della holding o di altra società perseguendo anche l’interesse di queste ultime.”
Secondo il regolamento sul marchio comunitario, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, comprese le cifre, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, come, ad esempio, la specie, la qualità o la quantità.
“L’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti. Del valore complessivo dell’azienda fa parte, infatti, quello dell’avviamento – costituente una qualità dell’azienda stessa, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un’operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso, né dall’esistenza, né dall’ammontare di queste.”
Il 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue (Catalogo degli investimenti stranieri in Cina), pubblicato il 24 dicembre 2011 dal Governo cinese, quale National Development and Reform Commission (NDRC) e Ministry of Commerce (MOFCOM). Introdotta per la prima volta nel 1995, la normativa ha subito una serie di modifiche nel 1997, 2002, 2004, 2007.
La Cina è indubbiamente tra i partner commerciali più ambiti a livello mondiale, come fin troppo evidente dall’analisi dei dati di interscambio Cina-Resto del mondo. La dimensione del commercio estero, il numero immenso di imprese coinvolte ed il desiderio di concludere affari irripetibili spingono, talvolta, operatori italiani poco attenti a decisioni avventate. È concreta la possibilità di imbattersi in operatori internazionali intenzionati ad approfittare della buona fede ed inesperienza dei partner esteri. Anni di contrattazioni internazionali insegnano che la cautela è il discrimine tra un accordo commerciale che non presenterà sorprese ed uno che produrrà danni irreparabili.
Il crescente trend di esperienze non pienamente positive (oggettivamente una minoranza sul totale dei rapporti commerciali in essere) rende opportuna la segnalazione di pratiche sospette (dietro le quali si nascondono, spesso, vere e proprie truffe) poste in essere da imprese cinesi a danno di imprese italiane.
“In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettata, salvo diversa volontà delle parti, pro solvendo, tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.