Azzeramento per perdite in SRL e limitazione del diritto di sottoscrizione (diritto di opzione). Tribunale Verona, 21 marzo 2012.

“Dopo la riforma della disciplina delle società di capitali di cui al d.lgs. 6/2003, ogni limitazione od esclusione del diritto di opzione attraverso operazioni che siano conseguenza della riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge va esclusa alla luce della espressa salvezza dell’art. 2482 ter c.c. fatta dall’art. 2481 bis, comma 1, c.c. Questa interpretazione trova conferma nella ratio della norma che è stata individuata, dalla relazione ministeriale al predetto testo di legge, nell’intenzione di impedire “prassi non commendevoli che la pratica ha a volte elaborato per ridurre sostanzialmente, o addirittura eliminare, la partecipazione delle minoranze”. (…)

La Corte di Cassazione con sentenza 23262 del 17 novembre 2005 ha avuto occasione di affermare che “non viola il principio della limitazione di responsabilità dei soci nelle società di capitali la delibera assembleare assunta a maggioranza che, perseguendo l’obiettivo di evitare lo scioglimento della società, deliberi di appianare le perdite eccedenti il capitale mediante versamento di somme di denaro da parte dei soci”.”

Commento

La ratio dell’art. 2481 bis c.c. – dalla cui lettera si ricava che “in caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute” – è ravvisabile nella volontà del legislatore di tutelare l’interesse del socio a conservare la propria quota di partecipazione nella società, ciò riflettendosi sia sul piano dei diritti amministrativi, che su quello dei diritti patrimoniali.

La decisione di aumento del capitale sociale deve, come noto, prevedere modalità e termini entro i quali esercitare i diritti di sottoscrizione (terminologia che il legislatore usa in alterità al diritto d’opzione previsto in tema di SPA). Il termine non può essere inferiore ai 30 giorni decorrenti dal momento della comunicazione ai soci della sottoscrivibilità dell’aumento. Dottrina e giurisprudenza sono abbastanza allineate nel ritenere il termine in esame assolutamente inderogabile (essendo volto a garantire ai soci la possibilità di procurarsi la provvista necessaria per la sottoscrizione delle nuove quote). E’ evidente, allora, come il termine dei 30 giorni dovrà in ogni caso essere rispettato anche nei casi in cui le delibere di aumento omettano di prevederlo espressamente, non essendo lo stesso escludibile, salvo che nei casi in cui la delibera venga adottata all’unanimità; venga riconosciuto al socio assente, dissenziente e/o astenuto il diritto di recesso in caso di delibera adottata a maggioranza; tale esclusione e/o limitazione sia prevista dallo statuto e sia comunque concesso al socio dissenziente il diritto di recedere dalla società.

La sentenza del Tribunale di Verona va ad inserirsi, quindi, nel filone giurisprudenza (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15614) che ritiene valida la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite, con azzeramento dello stesso e contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo legale, mediante sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, a condizione che venga comunque garantito e consentito ai soci assenti, dissenzienti, astenuti e/o impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l’esercizio del diritto di sottoscrizione nel termine dei 30 giorni di cui all’art. 2481 bis c.c. (o dell’art. 2441 c.c. in caso di SPA).

“Indipendentemente dall’aver il socio concorso o meno col proprio voto alla deliberazione di aumento di capitale, è solo per effetto di una successiva e ben distinta manifestazione di volontà – consistente appunto nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione – che egli assume verso la società il relativo obbligo di versamento, ove non vi abbia provveduto per intero contestualmente alla sottoscrizione medesima” (Cass. 19 ottobre 2007, n. 22016; Massima Notai Triveneto I.G.37).

Essendo il diritto alla sottoscrizione inderogabile e da garantirsi ai i soci che, per qualunque ragione, non abbiano adottato e/o partecipato alla delibera di aumento o comunque non siano stati in grado di provvedere all’immediata sottoscrizione in assemblea, dottrina e giurisprudenza considerano gli stessi soci legittimati attivi ad impugnare la delibera che violi tale norma ed a pretenderne quindi l’annullamento (Cass. 7 novembre 2011, n. 26842).

Massimiliano Caruso

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