Confondibilità del segno distintivo in rapporto al luogo di esercizio dell’impresa. Corte di Appello di Brescia, sentenza 948 del 20 agosto 2013.

Per l’oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità; l’oggetto sociale costituisce, infatti, non solo la sfera di azione tecnica della società, ma anche l’esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.

Il concetto di luogo di esercizio dell’impresa di cui agli artt. 2564 e 2568 cod. civ., ai fini della tutela in caso di confondibilità fra imprese, non va inteso con esagerato valore restrittivo, dovendosi badare anche agli sviluppi potenziali dell’impresa razionalmente prevedibili, nonché alle pratiche difficoltà, che sovente s’incontrano, ad isolare l’espansione di un’impresa in un determinato ambito territoriale. Pertanto, la localizzazione non deve essere intesa secondo un criterio restrittivo, riguardo soltanto all’attività esplicata in un determinato momento, nel luogo di produzione e di commercio, ma facendo anche riferimento alla possibilità di espansione all’intera zona territoriale, al cosiddetto mercato di sbocco, raggiunta dall’attività complessiva dell’impresa.

Massimiliano Caruso

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