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La pronuncia si inserisce in un ormai consolidato filone giurisprudenziale. Cfr. App. Milano 6 marzo 2007, Trib. Milano 28 luglio 2010 e Trib. Milano 24 maggio 2010 n. 6836.

Clausola simul stabunt simul cadent ed abuso del diritto. Tribunale di Milano 7 novembre 2012 n. 12216.

L’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti endosocietari. Nei casi in cui sia azionata all’esclusivo fine di determinare l’estromissione di un amministratore – eludendo l’art. 2383 comma 3 c.c., che prevede l’obbligo di risarcire il danno all’amministratore revocato senza giusta causa – l’applicazione non può che essere considerata illegittima ed è conseguente non possibile che venga meno l’obbligo risarcitorio; obbligo posto a carico dei soci che hanno violato la clausola generale di buona fede (il calcolo del danno si esegue alla stregua del caso di revoca dell’amministratore avvenuta senza giusta causa).

Come ha avuto modo di precisare la Cassazione (sentenza n. 18597 del 7 luglio 2008) è necessario che si dimostri in concreto l’uso malizioso e distorto del meccanismo della decadenza volto ad aggirare il diritto degli amministratori di essere revocati per giusta causa.

Il problema non è la clausola in sé. Ai sensi dell’art. 2386 comma 4 c.c., infatti, è assolutamente possibile la previsione di una clausola statutaria che disponga la cessazione dell’intero Consiglio di Amministrazione nel caso in cui vengano meno alcuni amministratori.

Una clausola simul stabunt simul cadent, contenuta nello statuto di una SpA, è pervenuta recentemente (novembre 2012) all’attenzione dei Giudici milanesi, tramite la richiesta del risarcimento dei danni  patiti da un consigliere di amministrazione che riteneva di essere stato ingiustamente revocato dalla carica per mezzo di un uso abusivo della clausola stessa.

L’attore evidenziava in particolare: di aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della SpA, con il padre, la madre ed il fratello, sin dal settembre 2000; che, nell’aprile 2004, gli altri membri del CdA si erano dimessi; che a seguito delle dimissioni diventava operativa la clausola “simul stabunt simul cadent”; che a seguito della stessa l’assemblea della SpA deliberava la nomina, in sostituzione del precedente CdA, di un amministratore unico; che, dopo pochi mesi, l’assemblea della SpA nominava un nuovo CdA di cui facevano parte soltanto il padre ed il fratello.

La società convenuta eccepiva l’infondatezza della domanda, osservando l’impossibilità del configurarsi della revoca senza giusta causa in una situazione nella quale alle dimissioni dei consiglieri ed alle successive delibere si era arrivati per far fronte ad esigenze gestionali  imposte dalla incombente crisi economica.

Il Tribunale di Milano ha reputato fondata la domanda dell’amministratore revocato, rinvenendo l’uso distorto della clausola nella nomina, successivamente al venir meno del precedente CdA, di un amministratore unico rimasto in carica solo per qualche mese, poi sostituito da un “nuovo” CdA costituito, però, dagli stessi componenti, ad eccezione dell’attore.

I Giudici milanesi hanno determinato il risarcimento dei danni ancorandolo al compenso che l’amministratore avrebbe percepito fino alla naturale scadenza dell’incarico, incluso il TFM (Trattamento Fine Mandato). Somma che costituisce debito di valore, da rivalutarsi monetariamente secondo gli indici Istat.

Massimiliano Caruso

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