La Cassazione, invertendo l’orientamento precedentemente sostenuto, ritiene valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi nell’ottica di un eventuale “fallimento” del matrimonio. Impegni la cui validità deriva da una qualificazioni nei termini di contratto atipico cui accede una condizione sospensiva, lecita in quanto espressione di autonomia negoziale dei coniugi diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322.2 c.c.).
Come è noto, in Italia, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio.
La breccia aperta dalla sentenza 23713/2012, soprattutto a seguito di eventuale consolidamento, consentirebbe un adeguamento dell’Italia al panorama giuridico internazionale, ove gli accordi prematrimoniali (cd. prenuptial agreements) sono assolutamente validi (oltre che frequenti).
La Suprema Corte ha chiarito, entrando nel merito della decisione, come l’accordo con il quale i nubendi stabiliscono, in modo condizionato, che in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, il primo debba cedere all’altro un immobile di sua proprietà, quale corrispettivo delle spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile adibito a casa coniugale, sia da considerarsi valido. La regolamentazione dei rapporti patrimoniali intra-familiari è, infatti, interesse meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322.2 c.c. Il fallimento del matrimonio, inoltre, non viene considerato come causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero evento condizionale.
Deve quindi ritenersi non nulla una eventuale scrittura privata conclusa nella prospettiva del fallimento (il quale accede alla stessa come evento condizionante) matrimoniale firmata dai nubendi.
Massimiliano Caruso
contactus@singulance.com