Quello delle opere dell’architettura è un interessantissimo campo di applicazione del diritto d’autore (in primis) e della proprietà intellettuale (secondariamente).
Opere e progetti d’architettura, infatti, trovano sostanziale tutela nel diritto d’autore, sia in ambito nazionale (legge sul diritto d’autore) che internazionale (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche). La creatività e l’originalità dell’opera, come ovvio, continuano ad essere elementi essenziali del diritto d’autore, a prescindere dall’ambito di applicazione. Limitando il campo d’osservazione all’architettura, si fa osservare come la nostra giurisprudenza sia tendenzialmente orientata a considerare mancante l’elemento della creatività nel caso in cui le forme architettoniche siano rese necessarie dalla funzione dell’opera da realizzare. In altri termini, le forme architettoniche, pur in mancanza di creatività assoluta, devono essere svincolate dalla soluzione tecnica di un problema, per poter essere coperte da diritto d’autore. Sono da ritenersi pienamente tutelabili, quindi, i progetti, non strettamente tecnico-ingegneristici (ma si veda quanto si dirà nel prosieguo), dotati di evidenti profili architettonici e urbanistici e di un minimo di creatività.