L’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti endosocietari. Nei casi in cui sia azionata all’esclusivo fine di determinare l’estromissione di un amministratore – eludendo l’art. 2383 comma 3 c.c., che prevede l’obbligo di risarcire il danno all’amministratore revocato senza giusta causa – l’applicazione non può che essere considerata illegittima ed è conseguente non possibile che venga meno l’obbligo risarcitorio; obbligo posto a carico dei soci che hanno violato la clausola generale di buona fede (il calcolo del danno si esegue alla stregua del caso di revoca dell’amministratore avvenuta senza giusta causa).