Gli Internet Service Providers non sono – almeno stando alla direttiva sul commercio elettronico (artt. 14-17 direttiva 2000/31/CE) – responsabili dei contenuti inseriti dagli utenti sui propri sistemi informatici, salvo che siano essi stessi ad originare i contenuti (tramutandosi, cioè, in Content Providers) o a selezionare o modificare le informazioni trasmesse o memorizzate sui propri sistemi informatici.
E’ relativamente pacifico, in altri termini, che un ISP non possa essere considerato responsabile qualora – agendo esclusivamente quale neutro intermediario fornitore dei servizi – sia totalmente estraneo al contenuto della trasmissione e, quindi, in una posizione non attiva, ma totalmente passiva rispetto a quanto immesso in rete da terzi.