Presupposto essenziale del trust è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito in trust, al di là dei poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Ove la perdita di controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (shame trust) ed in quanto tale non produce gli effetti segregativi che connotano l’istituto.  La Convenzione dell’Aja, con la previsione di cui all’art. 2, accoglie la massima di diritto consuetudinario normanno donner et retenir ne vaut: dare (donner) al trustee e poi trattenere (retenir) non vale. Non è quindi possibile che il disponente conferisca un’obbligazione fiduciaria al trustee senza, in realtà, avergliela conferita affatto, continuando a gestire i beni come se ancora fossero suoi. Un qualsiasi trust interno, anche se retto da leggi che come quella di Jersey, superando la regola donner et retenir ne vaut, in quanto assoggettato all’art. 2 della Convenzione non è riconoscibile. L’inesistenza, l’inefficacia o la nullità dell’atto istitutivo di trust è rilevabile d’ufficio.

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