“La fusione per incorporazione di una società per azioni in un’altra determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso nel giudizio, a seguito di riassunzione o di costituzione volontaria, della società incorporante. La conseguenza è che l’eventuale riassunzione del processo deve contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere quindi a questa notificata. Invece, la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando.”
“Deve ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione.
La previsione, nel nostro ordinamento, dell’istituto della trasformazione eterogenea, di cui agli artt. 2500 septies e ss. c.c., implicitamente consente – pur in assenza di un dato normativo espresso – la fusione eterogenea, atteso che il risultato conseguito non sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza procedimentale – certamente lecita –di trasformazione eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano garantiti gli interessi dei soci e dei terzi.