La Cassazione, invertendo l’orientamento precedentemente sostenuto, ritiene valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi nell’ottica di un eventuale “fallimento” del matrimonio. Impegni la cui validità deriva da una qualificazioni nei termini di contratto atipico cui accede una condizione sospensiva, lecita in quanto espressione di autonomia negoziale dei coniugi diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322.2 c.c.).